Art. 2.

      1. Possono avvalersi delle prestazioni degli avvocati pubblici, mediante l'istituzione di uffici legali interni, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti gestori di servizi pubblici essenziali, nonché gli enti privatizzati, anche economici, a prevalente partecipazione azionaria pubblica o sottoposti a controllo e vigilanza di Ministeri o di enti locali.